Il patto civile di solidarietà si basa su un insieme di regole patrimoniali di cui l’articolo 515-5 del codice civile costituisce la chiave di volta. Questo testo stabilisce il destino dei beni acquisiti da ciascuno dei partner, prima e durante l’unione. Dalla riforma del 23 giugno 2006, il regime di default del PACS è la separazione dei beni, ma la presunzione di indivisione introdotta dall’articolo 515-5 può creare situazioni patrimoniali delicate in caso di rottura o di acquisto immobiliare.
Presunzione di indivisione dell’articolo 515-5: un meccanismo spesso sottovalutato
Sotto il regime legale di separazione, ciascun partner rimane proprietario dei beni che acquisisce a titolo personale. Tuttavia, l’articolo 515-5 prevede che, in caso di dubbio sulla proprietà di un bene, questo è presunto appartenere ai due partner in parti uguali. Questa presunzione di indivisione in parti uguali si applica quando nessuno dei due può dimostrare la propria proprietà esclusiva.
Nella pratica notarile, questa regola pone un problema concreto. Un partner che finanzia da solo un bene mobile (veicolo, mobili di valore) senza conservare prova d’acquisto rischia di vedere questo bene considerato come indiviso. Per comprendere le disposizioni dell’articolo 515-5 del codice civile nella loro reale portata, è necessario distinguere questa presunzione semplice (rovesciabile con prova contraria) dalla presunzione irrefragabile che esisteva prima del 2006.
Il comma 3 dell’articolo 515-5 completa il dispositivo con una presunzione di potere di gestione: ciascun partner può amministrare da solo i beni mobili che detiene individualmente. Nei confronti dei terzi, colui che agisce su un bene mobile è presunto avere il potere di farlo. Questa regola protegge la fluidità delle transazioni quotidiane, ma non copre gli atti di disposizione sugli immobili.

Acquisto immobiliare sotto PACS: perché la presunzione in parti uguali intrappola i partner
Il caso più frequente di contenzioso legato all’articolo 515-5 riguarda l’acquisto immobiliare. Due partner pacsati sotto il regime legale acquistano insieme un bene, senza specificare le quote nell’atto notarile. In caso di separazione, si applica la presunzione di indivisione in parti uguali, anche se uno dei due ha finanziato una parte nettamente superiore del prezzo.
I notai raccomandano ora di fissare le quote nell’atto di acquisto (50/50, 60/40, 70/30) per riflettere la realtà del finanziamento. Questa precauzione evita che la presunzione dell’articolo 515-5 giochi a sfavore del partner che ha contribuito di più. Senza questa clausola, l’onere della prova ricade su colui che rivendica una parte superiore alla metà.
La distinzione tra l’articolo 515-5 e l’articolo 515-5-1 è fondamentale a questo punto. Il primo organizza il regime legale di separazione con presunzione di indivisione residua. Il secondo, l’articolo 515-5-1, riguarda il regime convenzionale di indivisione che i partner possono scegliere nella loro convenzione di PACS. Sotto questo regime, i beni acquisiti durante il PACS sono indivisi di pieno diritto, senza che sia necessario dimostrare nulla.
Separazione dei beni o indivisione convenzionale: due logiche patrimoniali distinte
Il regime legale (articolo 515-5) parte dal presupposto che ciascuno conservi ciò che gli appartiene, salvo dubbio. Il regime convenzionale (articolo 515-5-1) parte dal presupposto opposto: tutto ciò che è acquisito insieme o separatamente durante il PACS rientra nell’indivisione.
- Sotto il regime legale, un partner che acquista da solo un bene con i propri fondi ne rimane proprietario esclusivo, a condizione di poterlo dimostrare (fattura, bonifico bancario nominativo, atto notarile)
- Sotto il regime convenzionale di indivisione, lo stesso bene sarebbe automaticamente indiviso in parti uguali, indipendentemente dal finanziamento reale
- I beni acquisiti prima della conclusione del PACS rimangono personali in entrambi i regimi, salvo conferimento volontario all’indivisione menzionato nella convenzione
Questa architettura spiega perché la scelta del regime patrimoniale al momento della conclusione del PACS ha conseguenze dirette sulla liquidazione in caso di rottura.
PACS e successione: il limite principale che l’articolo 515-5 non copre
L’articolo 515-5 organizza i rapporti patrimoniali tra partner viventi. Al contrario, il PACS non apre alcun diritto di successione tra partner. Questo punto è regolarmente fonte di confusione. A differenza dei coniugi, un partner pacsato non figura tra gli eredi legali dell’altro.
Per ovviare a questa mancanza, i notai consigliano di redigere un testamento a favore del partner superstite. Il partner pacsato beneficia di un’esenzione dalle imposte di successione, il che rende il lascito testamentario fiscalmente vantaggioso. Senza testamento, il partner superstite non eredita nulla, indipendentemente dal regime patrimoniale scelto.
Questa articolazione tra il quadro patrimoniale del vivo (articoli 515-5 e seguenti) e l’assenza di vocazione successoria costituisce probabilmente il disallineamento più mal compreso del diritto del PACS. I partner organizzano i loro beni come una coppia, ma il diritto successorio li tratta come estranei l’uno all’altro.
Confronto PACS e matrimonio: ciò che l’articolo 515-5 non consente
Il regime patrimoniale del PACS, anche nella sua versione convenzionale, rimane in ritardo rispetto ai regimi matrimoniali. Diversi meccanismi propri del matrimonio non esistono nel quadro del PACS:
- Nessuna comunione universale né comunione ridotta agli acquisti nel senso stretto del diritto matrimoniale
- Nessuna clausola di attribuzione integrale al superstite, riservata ai coniugi sposati in comunione
- Nessuna protezione dell’abitazione familiare paragonabile a quella dell’articolo 215 del codice civile, che vieta a un coniuge di disporre da solo dell’abitazione coniugale
- Nessuna prestazione compensativa in caso di rottura del PACS, a differenza del divorzio dove il disguido finanziario può essere corretto
L’articolo 515-5 offre un quadro di gestione patrimoniale durante l’unione, ma non crea una protezione equivalente a quella del matrimonio in caso di dissoluzione o di decesso. I partner che desiderano una protezione rafforzata devono compensare con disposizioni convenzionali (testamento, clausola di indivisione, assicurazione sulla vita con designazione del beneficiario).

Il quadro stabilito dall’articolo 515-5 del codice civile funziona correttamente per i partner informati che anticipano le conseguenze patrimoniali della loro unione. La difficoltà deriva dal fatto che la maggior parte dei partner pacsati ignora il regime che viene loro applicato e scopre la presunzione di indivisione o l’assenza di diritti successori al momento della rottura o del decesso. La consultazione di un notaio al momento della conclusione del PACS rimane il leva più diretto per evitare queste situazioni.



